Art. 3.
(Tipologie e procedure di ospedalizzazione domiciliare).

      1. L'ospedalizzazione domiciliare può essere realizzata attraverso gli enti o attraverso strutture miste. Sono previste a tale fine convenzioni con organizzazioni di volontariato stipulate su base regionale e controllate dalle aziende sanitarie locali o ospedaliere.
      2. Ai fini dell'attuazione del programma è necessario procedere:

          a) al momento della richiesta di assistenza alle aziende sanitarie locali o ospedaliere:

              1) alla verifica dei requisiti minimi;

              2) all'acquisizione di adeguate informazioni sulle necessità del paziente e della sua famiglia;

          b) al momento della presa in carico del paziente:

              1) alla verifica dell'accessibilità dell'abitazione del paziente da parte del gruppo di assistenza;

              2) alla verifica dei tempi di intervento, che non devono essere superiori a tre giorni;

              3) alla verifica dell'adeguatezza dei mezzi e del personale a disposizione del gruppo di assistenza ad affrontare i problemi del paziente, in modo tale da assicurare le possibilità di effettuare visite programmate e urgenti in qualsiasi momento della giornata e da garantire la presenza di più specialisti per l'approccio

 

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multidisciplinare e la disponibilità di idonei e verificati protocolli terapeutici;

              4) alla verifica dell'adeguatezza dei mezzi e del personale a disposizione del gruppo di assistenza a soddisfare le esigenze della famiglia del paziente, quali quelle relative alla fornitura tempestiva di materiali e presìdi sanitari, al rimborso delle spese farmaceutiche aggiuntive e al supporto psicologico.

      3. Il programma definisce altresì i caratteri generali delle possibili convenzioni tra enti pubblici e organizzazioni di volontariato, le modalità e i requisiti connessi all'erogazione delle prestazioni e i criteri di verifica dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto all'articolo 5.
      4. Nell'ambito del programma sono definiti i criteri per l'eventuale erogazione di adeguati incentivi, anche economici, alla famiglia del paziente, nonché le modalità organizzative utili ad assicurare la più tempestiva effettuazione della visita collegiale da parte della competente commissione per l'invalidità civile.
      5. Il programma deve prevedere la nomina a livello nazionale e regionale di commissioni di esperti nel settore dell'ospedalizzazione domiciliare con compiti di controllo e di verifica dei protocolli terapeutico-assistenziali degli enti preposti all'attuazione del programma stesso.